Un Personal Trainer può lavorare come libero professionista o come collaboratore all'interno dello staff di palestre e centri sportivi.
Nell'ipotesi in cui decida di lavorare come libero professionista, il personal trainer dovrà dotarsi di una Partita IVA per fatturare i servizi offerti.
Come precisato in un nostro precedente articolo, nel momento di apertura della partita Iva, il personal trainer potrà scegliere tra due regimi: uno ordinario e uno forfettario.
Personal Trainer e Partita Iva: Il Regime Forfettario
Il regime attualmente più favorevole è, senza ombra di dubbio, quello forfettario.
L'adesione a tale regime, infatti, consente di usufruire di svariati benefici fiscali, tra cui in particolare la tassazione agevolata al 5% per i primi cinque anni, destinata a salire al 15% a partire dal sesto anno.
Ovviamente, l'accesso al regime forfettario richiede il possesso di determinati requisiti, ossia:
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Avere un fatturato annuo non superiore a 65.000 Euro;
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Non usufruire di regimi speciali ai fini della determinazione dell’IVA;
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Essere residenti sul territorio italiano, o in uno stato membro dell’Unione Europea oppure in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo;
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Non possedere partecipazioni in società di persone, imprese familiari, società a responsabilità limitata e/o associazioni in partecipazioni (in aggiunta all’attività di Personal Trainer);
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Non superare il limite dei 30.000 Euro di reddito da lavoro dipendente o da pensione (nel caso in cui quella di Personal Trainer non sia l'unica attività svolta);
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Non sostenere più di 20.000 Euro di spesa annua per il personale dipendente e per i collaboratori.
In alternativa al regime forfettario, il Personal Trainer che decida di aprire partita Iva per lavorare come freelance ma non possieda i requisiti necessari per aderire al regime appena descritto, dovrà necessariamente optare per il regime IVA ordinario, con aliquota al 22%.
Tuttavia, qualora il personal trainer svolga la propria attività lavorativa in maniera saltuaria, non sarà obbligato ad aprire partita Iva.
Le condizioni per rientrare in questa categoria sono due:
- La prima riguarda la frequenza della collaborazione, che per uno stesso committente non può superare i trenta giorni in un anno solare;
- La seconda concerne il non aver percepito compensi superiori alla cifra cumulativa di 5.000 euro lordi in un anno solare.
Ne consegue che se questa cifra viene superata e/o se l'attività viene svolta regolarmente e abitualmente, il personal trainer avrà l’obbligo di aprire una partita Iva.
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L’ apertura della partita Iva implica l’ulteriore obbligo per il PT di emettere fattura.
Qualora il personal trainer abbia optato per il regime forfettario, anche in fase di fatturazione beneficerà di specifiche eccezioni. Sarà, infatti, esonerato:
- dall’obbligo della fattura elettronica, potendo così continuare ad utilizzare quella cartacea (tuttavia, qualora lo desideri, il PT potrà scegliere la fattura elettronica);
- dall’applicazione dell’Iva ordinaria;
- dalla ritenuta d’acconto pari al 20% (verrà, infatti, corrisposta l’intera somma della prestazione effettuata).
Il Personal Trainer in regime forfettario, invece, dovrà
- applicare l’imposta di bollo (marca da bollo del valore di 2 euro per le fatture di importi superiori ai 77,47 euro);
- inserire tutti i dati fondamentali, quali data di emissione, numero, ragione sociale, nome e cognome, residenza e numero della Partita Iva, sia di chi la emette sia del soggetto a cui è intestata, descrizione del prodotto o servizio ed infine l’importo totale.
Contributi per Personal Trainer
In tema di fattura, viene, inoltre, in rilievo la questione concernente i contributi.
Come illustrato in un nostro precedente contributo, chi opta per il regime forfettario determina il reddito su cui pagare contributi e tasse applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.
Il coefficiente di redditività non è identico per tutte le tipologie di attività, ma varia in base al codice ateco applicato.
Nello specifico, per quanto concerne la figura del personal trainer
- il codice 85.51.00 "Corsi sportivi e ricreativi" prevede un coefficiente di redditività del 78%;
- il codice 93.19.99 "Altre attività sportive nca" prevede un coefficiente di redditività del 67%.
Dunque, sulla quota del reddito forfetariamente determinata (il 67% o il 78%), vengono pagati i contributi previdenziali obbligatori.
Se il personal trainer svolge una disciplina che lo obbliga all’iscrizione al Coni, dovrà iscriversi alla cassa previdenziale ex Enpals e versare i contributi in questa cassa.
Viceversa, se il personal trainer non è obbligato all’iscrizione al Coni, può iscriversi alla Gestione Separata Inps. In tal caso, pagherà i contributi Inps in base all’aliquota del 25,72% sul reddito imponibile.
Al reddito imponibile rimanente si applica un’unica imposta sostitutiva, che come innanzi specificato, è pari alla misura del 5% nei primi cinque anni di attività, per divenire poi pari al 15% dal sesto anno in avanti.
In relazione ai contributi, si devono scindere due diverse ipotesi:
- Fattura ai privati, si rilascia regolare fattura. Al totale della fattura si applica il coefficiente di redditività del 67% o 78%, sull’imponibile così ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% e, altresì, il 25,72% di Gestione Separata.
- Fattura ad associazioni sportive e palestre, sarà obbligatorio dedurre dalla fattura la parte di contributi ex Enpals a carico del professionista pari al 9,19%. L’associazione sportiva (o palestra) dovrà integrare il pagamento dei contributi fino a raggiungere il 33% di contribuzione prevista dalle tabelle Enpals.
Ipotizziamo una fattura di € 100, l’incasso per il PT sarà € 90,81 (€ 100 – € 9,19), da tale cifra si sottrae il coefficiente di redditività moltiplicato per l’imposta sostitutiva (supponiamo 78% x 5% = € 3,9), per un totale netto pari a 86,91 euro. L’associazione sportiva dovrà
- versare al PT a 90,81 euro,
- alla cassa previdenziale ex Enpals 33 euro di cui 9,19 già trattenuti al PT,
- compilare i modelli da comunicare alla cassa previdenziale ex Enpals contenenti tutti i dati per permettere l’accredito contributivo al professionista.
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