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Partita IVA Personal Trainer: Le Cose da Sapere

Le figure professionali del settore del fitness, i personal trainer in particolar modo, sono sottoposti a precisi vincoli fiscali, non sempre troppo chiari e comprensibili, nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Questo articolo vuole quindi rivolgersi a tutte quelle persone che stanno considerando di diventare personal trainer e che vorrebbero sapere cosa implica a livello fiscale questa decisione.

 

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Personal Trainer e Partita IVA: i Profili Fiscali

Innanzitutto ricordiamo che l’attività lavorativa del personal trainer rientra in uno dei quattro seguenti profili fiscali:

  1. Lavoratore Dipendente
  2. Lavoratore Occasionale
  3. Libero Professionista
  4. Profilo Ibrido

La figura del Personal Trainer può essere inquadrata sotto profili fiscali differenti, che variano in relazione al tipo di profilo professionale adottato.
Infatti, un PT può lavorare sia come libero professionista sia come collaboratore dipendente all'interno dello staff di palestre e centri sportivi.

Ogni profilo è differente e riuscire a cogliere le peculiarità di ciascuno ma, soprattutto, ad applicare ad ogni singolo personal trainer il regime fiscale più consono alla tipologia di attività che svolge, è un compito parecchio complesso che richiede specifiche competenze.

1. Lavoratore Dipendente

Il Personal Trainer può lavorare come lavoratore dipendente, svolgendo la propria attività come dipendente all’interno dello staff di palestre o centri sportivi.
In tal caso, il Personal Trainer viene assunto dalla struttura, presso la quale potrà operare come

  • lavoratore a tempo indeterminato;
  • lavoratore a tempo determinato.

Tutte queste tipologie di lavoratore dipendente garantiscono al personal trainer uno stipendio fisso mensile, al quale potranno essere sommate delle provvigioni sulla base delle ore di lavoro effettuate o sul numero dei clienti seguiti.

Le provvigioni, tuttavia, devono essere frutto degli accordi intercorsi tra il trainer e il centro sportivo o la palestra di appartenenza.

2. Lavoratore Occasionale

Il Personal Trainer può lavorare come collaboratore occasionale, quando svolge la propria attività saltuariamente.
La prestazione occasionale è uno strumento che può essere utilizzato dai soggetti che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico.

Tuttavia, sono previste determinate condizioni per rientrare in questa categoria:

  • l’attività deve essere occasionale e episodica, infatti, per uno stesso committente non può superare i trenta giorni in un anno solare;
  • il lavoratore non deve aver percepito dallo stesso committente compensi superiori alla cifra cumulativa di 5.000 euro lordi in un anno solare;
  • non deve esserci coordinazione del lavoro ed impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).

Se rispetta tali requisiti, il Personal Trainer non sarà obbligato ad aprire partita Iva, ma percepirà il proprio compenso mediante ricevuta per prestazione occasionale.

La ricevuta per prestazione occasionale ha carattere di quietanza di pagamento, quindi, la sua emissione certifica l’avvenuto pagamento della prestazione. Verrà applicata una ritenuta d’acconto pari al 20% sul compenso lordo percepito.

3. Libero Professionista

Questo è il caso in cui il lavoratore, e nel nostro caso il personal trainer, esegue delle prestazioni lavorative sulla base di una professionalità acquisita tramite percorsi di istruzione superiore, senza dipendere da alcun datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui decida di lavorare come libero professionista, il Personal Trainer dovrà dotarsi di una partita IVA per fatturare i servizi offerti  perché svolge la propria attività lavorativa in forma autonoma. Può avere più di un committente e nel caso di un personal trainer questo significa che può quindi lavorare in diverse palestre.

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4. Profilo Ibrido

Una circostanza ricorrente tra i personal trainer è quella di assumere un profilo fiscale che risulti come un “ibrido” tra i profili sopra descritti. Questo accade quando il personal trainer opera come lavoratore dipendente presso una determinata palestra e contemporaneamente offre consulenze private come: 

  • Prestatore di lavoro occasionale quando l’attività di consulenza privata viene eseguita sporadicamente e i guadagni derivanti dalla stessa sono inferiori ai 5.000€ (lordi annui);
  • Libero professionista se l’attività di consulenza privata è più costante e  dunque i guadagni derivanti dalla stessa sono maggiori, rendendo quindi più conveniente l’apertura di una partita IVA e operando a tutti gli effetti da libero professionista. 

     

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Personal Trainer e Partita IVA: i Regimi Fiscali del Libero Professionista

Numericamente parlando il 75% dei personal trainer in Europa fa parte della categoria dei liberi professionisti e in quanto tali, in Italia, rientrano in due possibili regimi fiscali:

  1. Regime forfettario
  2. Regime ordinario 

 

1. Il Personal Trainer come libero professionista: il regime forfettario

Occorre precisare che il regime forfettario è attualmente quello più favorevole.

L'adesione a tale regime, infatti, consente di usufruire di svariati benefici fiscali, tra cui in particolare la tassazione agevolata al 5% per i primi cinque anni, destinata a salire al 15% a partire dal sesto anno.

Ovviamente, l'accesso al regime forfettario richiede il possesso di determinati requisiti, ossia:

  • Avere un fatturato annuo non superiore a 65.000 Euro;
  • Non usufruire di regimi speciali ai fini della determinazione dell’IVA;
  • Essere residenti sul territorio italiano, o in uno stato membro dell’Unione Europea oppure in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo;
  • Non possedere partecipazioni in società di persone, imprese familiari, società a responsabilità limitata e/o associazioni in partecipazioni (in aggiunta all’attività di Personal Trainer);
  • Non superare il limite dei 30.000 Euro di reddito da lavoro dipendente o da pensione (nel caso in cui quella di Personal Trainer non sia l'unica attività svolta);
  • Non sostenere più di 20.000 Euro di spesa annua per il personale dipendente e per i collaboratori.

Chi opta per il regime forfettario determina il reddito su cui pagare contributi e tasse applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata.

Tale coefficiente di redditività varia in base al codice Ateco applicato.

Sul punto, occorre precisare che in relazione a tale figura professionale vengono in rilievo due differenti codici Ateco:

  • il codice 85.51.00 "Corsi sportivi e ricreativi", che prevede un coefficiente di redditività da applicare è pari al 78%,
  • il codice 93.19.99 "Altre attività sportive nca", che prevede un coefficiente di redditività da applicare è pari al 67%.

Dunque, sulla quota del reddito forfettariamente determinata (67% o 78%), vengono pagati i contributi previdenziali obbligatori.

Se il Personal Trainer svolge una disciplina che lo obbliga all’iscrizione al Coni, dovrà iscriversi alla cassa previdenziale ex Enpals e versare i contributi in questa cassa.

Viceversa, se il Personal Trainer non è obbligato all’iscrizione al Coni, può iscriversi alla Gestione Separata Inps. In tal caso, pagherà i contributi Inps in base alla aliquota del 25,72% sul reddito imponibile.

Al reddito imponibile rimanente si applica un’unica imposta sostitutiva, che come innanzi specificato, è pari alla misura del 5% nei primi cinque anni di attività, per divenire poi pari al 15% dal sesto anno in avanti.

È opportuno precisare che con il regime in commento non è possibile dedurre le spese, in quanto ci si basa su una quota forfettaria da dedurre dal fatturato lordo ogni anno, indipendentemente dai costi sostenuti.

Ovviamente, se si fattura una somma annua maggiore a 65 mila euro non si potrà usufruire del regime forfettario. In tal caso, si uscirà da tale regime a partire dall’anno di imposta successivo.

 

Facciamo un esempio numerico

Supponiamo che il Personal Trainer con partita Iva in regime forfettario, abbia un codice Ateco 85.51.00 (Corsi sportivi e ricreativi), che prevede un coefficiente di redditività da applicare pari al 78%.
Ipotizziamo un fatturato annuo di Euro 40.000,00.

  1.  Su questa cifra si applicherà il coefficiente di redditività del 78%, quindi, l’operazione sarà la seguente:
    40.000 x 0,78 = 31.200,00 (il 78% di 40mila).
  2. Dalla cifra ottenuta, bisogna dedurre i contributi pari al 25,72% di 31.200 euro, dunque:
    31.200 – 25,72%= 8.024,64.
  3. Per ottenere l’imponibile netto, occorre sottrarre i contributi:
    31.200 – 8.024,64= 23.175,36 Euro
  4. Sull’imponibile netto così ottenuto (Euro 23.175,36) si applica l’imposta sostitutiva del forfettario che, come premesso, per i primi cinque anni di attività è pari al 5% (dal sesto anno 15%):
    23.175,36 x 0,05 = Euro 1.158, 768 (il 5% di 23.175,36).

In conclusione, con un fatturato annuo complessivo di Euro 40.000,00, il netto effettivo di cui godrà il Personal Trainer in regime forfettario sarà pari a Euro 30.816,592 (ottenuto sottraendo al valore del fatturato annuo 40.000, il valore dei contributi 8.024,64 e il 5% dell’imponibile netto 1.158,768).

Esistono alcuni software gestionali che possono supportare i professionisti nel calcolo delle tasse. 


2. Il Personal Trainer come libero professionista: il regime ordinario

In alternativa al regime forfettario, il personal trainer che decida di aprire partita Iva per lavorare come freelance ma che non possieda i requisiti necessari per aderire al regime appena descritto, dovrà necessariamente optare per il regime IVA ordinario, con applicazione dell’aliquota al 22%.

 

Partita IVA: Cosa è e Quanto Costa Aprirla?

Visto che molti tra i personal trainer sono liberi professionisti e vista la natura autonoma della loro attività lavorativa, questi sono obbligati ad aprire una partita IVA.

La partita IVA definisce una società o una persona fisica e ha un ruolo importante a livello tributario perché identifica il titolare dell'attività e soprattutto la sua posizione fiscale. Il personal trainer che apre la partita IVA è obbligato a emettere fattura e pagare i contributi dovuti (a fisco e previdenza) sotto forma di IVA (imposta sul valore aggiunto).

Aprire una partita IVA è gratuito, ricorda solamente di scegliere il tipo di regime fiscale che più si adatta alla tua attività!

Come aprire una Partita IVA

Se stai pensando di diventare un personal trainer libero professionista e devi quindi procedere all’apertura della tua partita IVA ecco cosa devi fare:

  • Andare all’Agenzia delle Entrate che ti darà la tua sequenza di 11 numeri;
  • Compilare il modello AA9/12 (per le persone fisiche) che dichiara l’inizio della tua attività e che deve essere consegnato entro 30 giorni dall’avvio all’Agenzia delle Entrate;
  • Attenzione: selezionare il Codice ATECO corrispondente all’attività lavorativa da te svolta, che nel caso dei personal trainer è il n. 19.99.
  • Ricorda: devi aprire la tua posizione anche presso gli uffici dell’Inps (per i contributi)

Con questo articolo abbiamo cercato di spiegare quindi i vincoli e gli obblighi fiscali che gravano sulla figura del personal trainer nel mondo del fitness. È fondamentale per lavorare come Personal Trainer farsi assistere da un professionista che sappia gestire puntualmente la sua posizione fiscal-tributaria.

Contatta la dottoressa Solinas per maggiori informazioni!

 

Francesca Solinas
Francesca Solinas
Tributarista presso lo Studio legale associato Martinez & Novebaci di Milano. Mi occupo di diritto tributario nazionale e internazionale, con focus specifico su fiscalità dello sport, eSports, startup, moda. Appassionata di innovazione ed esperta di tutti gli aspetti fiscali connessi.

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